giovedì 23 febbraio 2012

Ipotesi verosimile di novità in tema di Studio di Settore


Si preparano tempi molto duri per gli infedeli agli studi di settore. Oltre alla possibile ispezione da parte delle Entrate o della Guardia di finanza si aggiunge ora il rischio di un accertamento a tavolino, il classico induttivo puro, quando l'infedeltà dei dati dichiarati supererà la soglia limite del 15% o il valore assoluto di 50 mila euro. È questo l'effetto combinato delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del dl 201/2011 (c.d. manovra Monti) con quelle allo studio del Consiglio dei ministri di domani contenute nel c.d. pacchetto sulle semplificazioni tributarie. Se questo sarà lo scenario prossimo venturo in tema di accertamenti da studi di settore i contribuenti, già in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi Unico 2012 per l'anno 2011, dovranno apprestarsi a fare opportuni calcoli di convenienza.
In attesa dei nuovi indicatori di coerenza utili per l'applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 del dl 201/2011 in favore dei soggetti congrui, anche per adeguamento in dichiarazione, coerenti e fedeli nella compilazione del modello dati, la principale considerazione da fare è infatti quale atteggiamento assumere nei confronti del nuovo accertamento induttivo da studi di settore che si profila a seguito dei due interventi normativi sopra ricordati.
Pare evidente che l'atteggiamento migliore che si può prospettare al contribuente è quello di entrare a far parte di quel regime premiale sopra ricordato, grazie al quale si può beneficiare: della riduzione di un anno dei termini di accertamento da parte del fisco, dell'ampliamento della franchigia da accertamento sintetico dal quinto a un terzo e infine della preclusione da accertamenti basati esclusivamente su presunzioni semplici.
Se invece il contribuente, suo malgrado, non riuscirà ad entrare nel suddetto regime di favore occorrerà allora preoccuparsi di quali circostanze hanno impedito l'accesso al sistema di benefici previsti dal dl 201/2011.
Se il contribuente non risulterà congruo e/o coerente con i nuovi indicatori di fedeltà ma potrà ritenersi sostanzialmente corretto nella compilazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore, allora la rischiosità fiscale della sua posizione sarà sostanzialmente quella delineata nel comma 11 dell'articolo 10 del dl 201/2011 ovvero: possibile selezione per specifici piani di controllo con prioritario utilizzo delle indagini finanziarie in ipotesi di mancata coerenza ai nuovi indicatori.
Se invece il contribuente oltre a non risultare congruo e/o coerente con i nuovi indicatori avrà anche situazioni di infedele compilazione dei modelli dati rilevanti ai fini dello studio di settore, tali da comportare scostamenti nel calcolo superiori al 15% o comunque a 50 mila euro, allora oltre al rischio verifica il contribuente potrebbe subire anche un accertamento induttivo qualora le previsioni contenute nel pacchetto di semplificazioni tributarie allo studio dell'esecutivo venisse ratificato.
Tolleranza zero, infine per quei contribuenti che prima ancora di non essere congrui e/o coerenti avranno omesso la compilazione del modello dati, oppure avranno indicato la presenza di cause di esclusione o disapplicazione degli studi di settore non corrispondenti al vero. Per questi ultimi contribuenti, oltre all'aumento delle sanzioni correlate alle suddette omissioni o inesattezze nella compilazione dei modelli dati, l'accertamento induttivo sarà praticamente scontato e seguirà, in maniera quasi automatica, la scoperta delle suddette infrazioni.
In ultima analisi, nel pacchetto di misure allo studio dell'esecutivo in tema di semplificazione tributaria figura anche la necessità di far slittare di un mese il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore valevoli per il periodo d'imposta 2011. Il breve prolungamento, si legge nelle note che accompagnano il provvedimento allo studio, si rende necessario per consentire la messa a punto proprio dei nuovi indicatori di coerenza utili per l'accesso al nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 del dl 201/2011.
Tale disposizione ha di fatto due significati. In primo luogo dobbiamo aspettarci nuovi indicatori di coerenza diversi rispetto a quelli conosciuti fino allo scorso anno. In secondo luogo lo slittamento di un mese nell'uscita degli studi di settore potrebbe essere il preludio di una nuova proroga dei termini di versamento delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi per tutti i contribuenti soggetti all'accertamento sulla base degli studi di settore.

giovedì 26 gennaio 2012

Avviso normativa incassi e pagamenti

Vi ricordo che in virtù della normativa sulla tracciabilità di incassi e pagamenti recentemente entrata in vigore, come approfondito in un post precedente, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a euro 999,99 debbono essere effettuati con sistemi che ne consentano la tracciabilità (assegni, bonifico). 
Questo sistema deve essere utilizzato anche se l'incasso o il pagamento sono effettuati in modo frazionato per un valore inferiore a 1.000 euro ma riconducibili al medesimo oggetto (o prestazione). 
Quindi effettuare una prestazione per 1.500 richiede l'emissione di un assegno (o bonifico) da parte del ricevente. 
Effettuare una prestazione per 1.500 frazionata in un acconto e un saldo di pari importo (in questo caso due fatture da 750,00 euro) significa dover emettere due assegni (o bonifici) per 750,00 perchè seppure singolarmente gli importi sono inferiori a 1.000,00 questi sono originati dalla medesima operazione.
Per ulteriori dettagli o approfondimenti contattare la studio di consulenza.

giovedì 19 gennaio 2012

Spesometro: guida sintetica alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 186218 del 21 dicembre 2011 la presentazione della Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d.Spesometro) è stata rinviata al 31 gennaio 2012.
La proroga interessa tutte le operazioni rese e ricevute nell’anno d’imposta 2010  di importo pari o superiore ad Euro 25.000,00 al netto di IVA limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.
Il precedente termine era fissato al 31 dicembre.
Rimane ad oggi confermato il termine del 30 aprile 2012 per le operazioni relative all’anno d’imposta  2011 di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 se oggetto di fatturazione o di Euro 3.600,00 in caso di corrispettivo.
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione:
•    le imprese individuali
•    gli esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
•    le imprese familiari ed aziende coniugali
•    le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c.
•    le società di persone, di capitali, di armamento, di fatto con attività commerciale, consortili,  cooperative e di mutua assicurazione
•    gli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
•    le società estere rappresentate in Italia
•    le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
•    i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
•    i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
•    gli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
•    i curatori fallimentari e commissari liquidatori
•    i Contribuenti minimi che fuoriescono dal regime per superamento della soglia dei ricavi  (Euro 45.000,00)
Sono invece esclusi:
•    i Contribuenti minimi
•    gli enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91
•    le società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91
•    gli imprenditori agricoli in regime di esonero
Oggetto della Comunicazione sono  tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, emesse o ricevute, imponibili, non imponibili o esenti, comprese le operazioni non imponibili di cui all’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72 (con utilizzo del plafond).
Sono pertanto escluse:
•    le operazioni effettuate da cedenti o prestatori non soggetti passivi IVA
•    le operazioni che non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi, ai sensi dell’art.2 c.3 e dell’art.3 c.4 DRP 633/72 (es. cessioni di denaro o di crediti, prestiti obbligazionari, ecc.)
•    le operazioni fuori campo IVA
•    le cessioni all’esportazione dirette, comprese le triangolazioni, di cui
•    le operazioni i cui incassi avvengono con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici  – carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione art.7 c.6 DPR 605/1973 – per le operazioni svolte nei confronti di privati (D.L. 70/2011).
Come specificato nel D.L. 78/2010, dovranno essere comunicate “.. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell’IVA applicata …”.
Nel limite di Euro 3.000 per le operazioni soggette ad IVA, rileva anche il contributo integrativo versato alla Cassa Previdenza che, pur non concorrendo alla base imponibile IRPEF, concorre alla base imponibile IVA.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione anche finanziaria e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici è necessario considerare il totale dei corrispettivi nell’anno solare.
Il regime sanzionatorio connesso all’eventuale omessa trasmissione ovvero all’invio contenente dati incompleti o non veritieri, deve essere individuato facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010.
La disposizione citata prevede espressamente che per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065.
In pratica, sarà irrogabile la sanzione prevista per chiunque ometta ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata che, avendo riguardo all’importo minimo, è pari a € 86.
Il punto 4 del Decreto precisa che per individuare gli elementi informativi da comprendere nella comunicazione si deve fare riferimento al momento della registrazione determinato ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e solo qualora tale registrazione non sia obbligatoria ai fini IVA ed in concreto non venga effettuata, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione determinato in base all’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Conseguentemente se, ad esempio, il contribuente ha acquistato delle materie prime la cui fattura di acquisto riporta la data del 09/12/2010, ma la registrazione del documento viene effettuata ai fini IVA nel mese di febbraio del 2011, i dati dell’operazione dovranno essere contenuti nella comunicazione relativa a tale ultima annualità e la trasmissione dovrà essere eseguita entro il 30 aprile 2012.
È consentito inviare una dichiarazione integrativa a correzione di quella originariamente trasmessa (sostitutiva); tuttavia la possibilità è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni individuate dal Decreto attuativo.
In particolare il punto 4.4 prevede che “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati”.
I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la Comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, per il tramite di un intermediario abilitato, ovvero direttamente tramite il canale Fisconline.

mercoledì 18 gennaio 2012

Limite all’uso contante: le nuove sanzioni di applicano dal 1° febbraio 2012

Pubblicata dal Ministero dell’Economia la circolare che fa partire dal 1° febbraio 2012 l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni al limite di € 1.000 per l’uso del contante

La direzione Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia ha inviato una circolare alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per i procedimenti di contestazioni delle violazioni, in cui vengono stabiliti i nuovi termini oggettivi e temporali per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie alle violazioni del limite di 1.000 euro alla circolazione del denaro contante fissato dal Decreto Salva – Italia (D.L. n. 201/2011). In particolare, il Ministero dell’Economia sanzionerà le infrazioni al limite massimo di 999,99 euro per le operazioni in contanti dal 1° febbraio 2012.
Fonte: Il Sole 24 Ore

giovedì 29 dicembre 2011

Nuovi contribuenti minimi

Sono due i Provvedimenti che l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 22 dicembre relativamente al regime agevolato di cui all’art. 27 c. 1, 2 e 3 del D.L. 98/2011 (cd. nuovo regime dei minimi) e con i quali, finalmente, sono stati forniti chiarimenti. Nel primo provvedimento, il n. 185820/2011, in riguardo ai commi 1 e 2 dell’articolo 27, è disposto che il regime agevolato, denominato, come nel testo originario del Decreto stesso, regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, è usufruibile anche dai soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché possano dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà.
In tal caso, quindi, non è obbligatoria la condizione esposta nel testo del Decreto successivamente approvato il 6 dicembre scorso e cioè che l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo.
È stabilito, inoltre, che, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge e oramai più che noti, può rientrare nel regime agevolato dal 1 gennaio 2012 anche il soggetto che aveva iniziato la propria attività dal gennaio 2008 in regime di contabilità ordinaria, semplificata o delle Nuove Iniziative Produttive.
Per “inizio attività” viene successivamente spiegato che si deve far riferimento all’inizio dell’effettivo svolgimento della stessa e non alla sola apertura della Partita IVA.
Il regime, com’è noto, è applicato per tutti i contribuenti per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi; per i più giovani, può durare più dei cinque anni stabiliti, ma non oltre il compimento del 35° anno di età.
I nuovi minimi, inoltre, si sa, applicheranno, dal 2012 e in sostituzione di quanto stabilito dalla Legge 244/2007 ai commi 104 e 108 dell’art.1, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 5%.La novità più importante, tuttavia, riguarda l’assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto, cui il contribuente minimo, da sempre, è sottoposto.
Si stabilisce, infatti, nel Provvedimento, che dal 2012 i compensi e i ricavi di professionisti e imprese non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto, previa presentazione, da parte del contribuente stesso, di un’apposita dichiarazione attestante che le somme percepite si riferiscono al regime assoggettato ad imposta sostitutiva; non è specificato come debba essere stilata tale certificazione.
Ne consegue, ad esempio, che le fatture di professionisti o di agenti di commercio, dal prossimo 2012 non dovranno riportare l’indicazione della ritenuta subita che, conseguentemente, il sostituto d’imposta non dovrà più versare all’Erario.
Chi fuoriesce dal regime, per propria scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, non potrà più avvalersene.
In capo al nuovo minimo rimane valido l’adempimento di iscrizione preventiva all’elenco VIES e l’esonero agli adempimenti relativi alla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro), alla Comunicazione Black List e alla Certificazione dei corrispettivi.
Il Provvedimento successivo, emanato sempre il 22 dicembre scorso, n. 185825/2011, tratta del regime contabile c.d. “supersemplificato”, cui i contribuenti possono accedere dal 2012 in quanto privi dei requisiti per beneficiare del nuovo regime fiscale, se ne fuoriescono per decorrenza dei termini, ovvero se usufruiscono del vecchio regime dei minimi ma non possono usufruire del nuovo avendo iniziato l’attività prima del 1 gennaio 2008, o ancora, se, pur in possesso dei requisiti di cui ai commi 96 e 99, 1 e 2 dell’art.27 D.L. 98/2011 hanno optato per il regime delle Nuove Iniziative Produttive.
Il vincolo è triennale e il soggetto dovrà essere in possesso degli altri requisiti richiesti dall’art. 1 c. 96 della Legge 244/2007.I contribuenti che aderiscono al regime contabile super semplificato determinano il reddito secondo le regole stabilite dal TUIR.
In alternativa, possono scegliere di applicare il regime contabile ordinario o semplificato; l’opzione dovrà essere comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentarsi successivamente alla scelta ed è valida per tre anni, con rinnovo annuale fino a nuova opzione.
I contribuenti che effettuano l’opzione per il regime super semplificato sono esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF, IRAP e IVA, dalla tenuta del Registro dei Beni Ammortizzabili (sempre che in caso di controllo siano in grado di fornire gli stessi dati), dalle liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA, dal versamento dell’acconto IVA e dalla presentazione e versamento dell’IRAP.
Parallelamente, sono obbligati a conservare i documenti emessi e ricevuti ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73, alla fatturazione e alla certificazione dei corrispettivi, alla presentazione della Comunicazione annuale IVA, alla presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi e IVA, al versamento annuale dell’IVA, al versamento in acconto e a saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, alla presentazione del modello 770, alla presentazione della Comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) e alla Comunicazione Black List. Sono altresì assoggettati agli Studi di Settore.

Limite all’uso del contante

Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011, sono cambiate ancora una volta le disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Il limite è stato ridotto da 2.500,00 euro, previsti dal precedente D.L. n. 138/2011, a 1.000,00 euro.In particolare, le nuove norme, prevedono:
  • il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro: ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all’importo di euro 999,99. Il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per cui il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici;
  • l’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in tutti gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite;
  • l’obbligo per gli istituti bancari e postali di rilasciare, ai clienti che ne facciano esplicita richiesta per iscritto, assegni circolari, vaglia cambiari e postali esclusivamente con la clausola di non trasferibilità, qualora di importo pari o superiore a 1.000,00 euro;
  • il divieto di superare la soglia di 999,99 euro anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Il D.L. n. 201/2011 incide dunque sulla disciplina dell’antiriciclaggio e impone, con l’obiettivo di dare un importante contributo alla lotta all’evasione fiscale, una forte riduzione della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante.
La regola si applica anche in caso di “frazionamenti”: infatti il trasferimento di somme “frazionato” con la finalità di aggirare la norma, è considerato un’operazione unitaria sotto il profilo economico e dunque punibile.
Alla riduzione della soglia delle irregolarità su assegni e contanti non ha fatto riscontro alcuna riduzione delle sanzioni: qualora si violi la norma la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato, con un minimo di 3.000,00 euro.

martedì 2 agosto 2011

Verifiche ai circoli privati

Falsi circoli sportivi

hanno evaso 2 milioni di tasse

Ventidue imprese si presentavano come enti no profit ma in realtà erano vere associazioni commerciali: smascherate dall'Agenzia delle Entrate scuole di danza e una palestra d'elite.
 

Enti no profit solo sulla carta. I controlli della Direzione provinciale I di Torino dell'Agenzia delle Entrate hanno scoperto 22 fra associazioni sportive, circoli culturali e bocciofile che occultavano in tutto o in parte il reddito da attività commerciale. Ora dovranno restituire al Fisco 1,8 milioni di imposte evase, oltre a sanzioni e interessi.
Al Fisco si presentavano come semplici bocciofile, ma promuovevano on line la loro attività offrendo "coupon" per cene a prezzi scontati, con tanto di descrizione dei menù. Stesso escamotage adottato anche da un club privato che in realtà era una palestra d'èlite dotata di sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. I clienti avevano inoltre a disposizione personal trainer, lezioni di step, acquagym e tone up.
In altri casi sotto la "copertura" di una società sportiva dilettantistica operavano veri e propri maneggi e costose scuole di danza. Spesso dietro il paravento del no profit si celavano gruppi di interessi del tutto personali o familiari.
Associazioni totalmente prive di "reale vita associativa", dove le decisioni da anni erano prese sempre dalle stesse persone e senza che mai fosse stata convocata una assemblea. In altri casi, i legali rappresentanti delle associazioni avevano redditi irrisori a fronte di una consistente disponibilità di beni. Altro segno distintivo di evasione, i consumi di gas ed elettricità molto elevati rispetto ai volumi d'affari dichiarati.
E il web è stato fondamentale nelle verifiche: partendo dai dati presenti nell'anagrafe tributaria, è bastata una ricerca su internet per trovare pubblicità, recensioni e opinioni dei fruitori, da cui emergeva la natura commerciale delle presunte associazioni senza fini di lucro. La verifica sul posto dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate ha fatto il resto.
"Si tratta di una strategia specifica per sanzionare i furbetti del no profit - così commenta l'operazione il Direttore regionale delle Entrate del Piemonte, Rossella Orlandi - che, sfruttando la fiscalità di vantaggio degli enti non commerciali, fanno concorrenza sleale agli operatori economici regolari e creano un grave danno di immagine agli enti e associazioni che tanto fanno per il nostro tessuto sociale".Fonte La Repubblica.