martedì 31 marzo 2020

Semplificazione accredito indennità e bonus

Si evidenzia che i bonus di cui alle domande in partenza dal 1 aprile sono stati ricompresi dall'INPS nel novero delle Prestazioni a sostegno del reddito. Tali pratiche per poter essere liquidate, obbligano il richiedente a presentare un modello a firma dell'istituto di credito presso cui hanno acceso il conto corrente in cui richiedono l'accredito delle somme.  Una lungaggine determinata dalla necessità dell'INPS di individuare il reale titolare del conto corrente in cui si chiede l'accredito. 
In questa situazione di emergenza, e vista la necessità di semplificare l'accesso al bonus, l'istituto previdenziale scrive che, dal 10 aprile 2020, per avere l'accredito delle prestazioni su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all'INPS i modelli cartacei validati dal proprio istituto o ente di credito. In particolare, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli "AP03" (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), "AP04" (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché "SR163" e "SR185" (riscossione prestazioni non pensionistiche). Allo stesso modo, né Poste Italiane e gli istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
Faccio notare in nota polemica, perché alcuni clienti mi domandano cosa chiede l'INPS per la domanda del primo aprile se dovessi fare la domanda di bonus da solo, che le domande partono il 1/4 mentre l'INPS scrive che il modello Sr163 non dovrà essere presentato dal 10/4. Questo cosa vuol dire? Che chi, e sarà la stragrande maggioranza, farà la domanda il 1/4 dovrà allegare il modello Sr163 mentre chi aspetta (e vorrei capire chi aspetterà) il 10/4 non ne avrà bisogno? Oppure che l'INPS nello scrivere 10/4 ha messo uno zero in più alla data volendo scrivere 1/4?
Ad maiora. 

lunedì 30 marzo 2020

Circolare INPS n. 49 del 30/03/2020

Con la presente circolare l'INPS ha ribadito i destinatari delle indennità previste dai decreti varati nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri con alcune più dettagliate indicazioni in merito alla incumulabilità con altre posizioni personali in essere.

L’articolo 31 del decreto-legge n. 18/2020 dispone che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. In sostanza le indennità percepibili in virtù di un situazione lavorativa personale preclude, in caso di una doppia posizione, di poter ottenere una doppia indennità. 

 Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale). Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Pertanto non possono ottenere le indennità in oggetto, lavoratori che dispongono di una pensione. Seppure fosse l'assegno ordinario di invalidità. 

L'ndennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge.  

L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

La circolare conferma inoltre che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Cambiano i tempi della liquidazione in quanto, quelle presentate entro il 31/03 verranno liquidate entro 121 giorni dal 31/3, quelle presentate tra il 01/04 e il 30/06 verranno liquidate entro 121 giorni dalla data di invio della domanda.

Per ulteriori chiarimenti si faccia comunque riferimento alla circolare completa disponibile sul sito ufficiale INPS. 

Messaggio INPS del 30/03/2020 in relazione al congedo parentale

Con il messaggio in oggetto l'INPS comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi.

Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate di cui al presente messaggio, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19.

Si ricorda che per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020; pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’Istituto, ossia:

  • tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS),

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:

-      selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;

-      selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;

  • tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

Per la consultazione integrale del Messaggio si rimanda alla pagina ufficiale dell'INPS. 

sabato 28 marzo 2020

Avviso domande bonus autonomi

Con notizia del 27 marzo l'INPS ha comunicato che le domande relative al bonus previsto per lavoratori autonomi e altre categorie, come già indicato in altri post, potranno essere inviate a partire dal giorno 1 prile 2020.

venerdì 27 marzo 2020

Richiesta PIN per procedura richiesta Bonus

Si comunica che, in riferimento a quanto in oggetto, lo studio è disponibile ad assistere l'utente che, sprovvisto di PIN, ne debba fare richiesta all'INPS e si trova in difficoltà nel presentarla. Appare evidente che il PIN è un codice "personale" e "riservato" e pertanto lo studio non potrà ne operare ne esserne a conoscenza ma niente vieta che possa darvi le informazioni necessarie per poterlo richiedere in supporto alle istruzioni già abbastanza chiare indicate sul sito INPS.

Si ricorda che coloro che dispongono già di un PIN devono verificare se si tratti di un PIN dispositivo (cioè abilitato alla presentazione di domande e non solo alla consultazione). Segnalo questa notizia con un margine di dubbio perché ancora non chiaro ma nel dubbio è preferibile farlo (ci vuole pochissimo tempo seguendo le istruzioni anche se corrono stampante e scanner).

Si ricorda che coloro che hanno avuto in PIN in precedenza ma lo hanno smarrito possono attivarsi per il ripristino che si concretizza nella nuova emissione di un codice di 16 cifre di cui 8 recapitate ad un numero di cellulare e 8 ad una mail. Cellulare e mail devono essere gli stessi già noti all'INPS in sede di primo rilascio del PIN.

Nel caso non si riesca ad effettuare il ripristino è necessario richiedere un nuovo PIN ma solo dopo aver chiesto la Revoca del precedente smarrito. In questo caso riceverete le sole prime 8 cifre che però vi consentono di trasmettere le domande di bonus indicate nel precedente post.

Considerazione personale: se l'INPS avesse voluto realmente facilitare l'accesso al bonus suddetto, giacché ci troviamo in un momento "straordinario", avrebbe potuto individuare dei canali "straordinari" per effettuare questa richiesta anziché appesantire ulteriormente i canali ordinari che già di solito sono macchinosi e lenti, per esempio autorizzando gli intermediari che hanno ovviamente già in delega le proprie aziende nel Cassetto Previdenziale INPS, anziché solo i patronati che, sicuramente e giustamente, alla fine presenteranno pure il conto al Governo.

Ad maiora.

giovedì 26 marzo 2020

Procedura semplificata rilascio PIN INPS

Con il messaggio n. 1381 pubblicato il 26/03/2020, l'INPS comunica che sono in fase di soluzione alcuni problemi sorti in relazione alla presentazione delle domande di indennizzo previsto dai decreti (in particolare il D.L. 18/2020) per coloro che non dispongono del codice PIN dell'ente previdenziale, e che quindi avrebbero potuto avere difficoltà a presentare in proprio le domande suddette.
Nel messaggio si comunica che per coloro che non dispongono del codice PIN dispositivo (che consente di accedere a tutti i servizi INPS disponibili on line) è prevista una procedura semplificata riservata esclusivamente all'accesso all'area dei servizi con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020 e pertanto:
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).
L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.
Work in progress.

mercoledì 25 marzo 2020

Bonus partite iva e Voucher baby sitter

Non è ancora pronto il servizio utile per richiedere il bonus da 600 euro come indennizzo per il mese di marzo per alcune categorie di soggetti iscritte all'INPS, in prevalenza artigiani e commercianti ma anche agricoli. E' pronta sul sito la pagina relativa alla domanda da inoltrare con la dicitura: Il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 prevista dal Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sarà disponibile a breve.
L'opzione è raggiungibile dalla home page dell'INPS (dopo aver inserito le credenziali personali - PIN o SPID) digitando nella barra della ricerca "Domande di prestazione a sostegno del reddito". Raggiunta l'area è prevista nel menù a sinistra la sezione "Indennità Covid-19" che in un sottomenù contiene "Invio domanda".
Novità, di non poco conto, sono contenute nelle dichiarazioni del presidente INPS Tridico (quello del click-day), che rendendosi conto che molte aziende non dispongono del PIN per poter accedere ai servizi, che gli sportelli INPS fine poterlo richiedere sono regolamentati, negli orari, secondo le norme previste dai decreti anti diffusione del contagio e che la procedura di richiesta online genera lunghe attese (anche una decina di giorni), ha dichiarato che sarà disponibile una procedura semplificata in modo da abbreviare i tempi. Si potrà chiedere il PIN con una procedura automatica di generazione del codice e un riscontro immediato su un numero di cellulare. Però dalla prossima settimana.....

La Circolare n. 44 dell'INPS pubblicata ieri si occupa invece di spiegare il meccanismo del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70.
Si occupa cioè di comunicare ai soggetti interessati i requisiti e le procedure necessarie per effettuare la richiesta del bonus citato.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo (tant'è che le due agevolazioni sono ovviamente alternative) e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS.
Il bonus di cui al comma 8, sotto forma di bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.  Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge in esame sono estese ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, disposte dal decreto-legge in favore delle famiglie del settore privato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge.
Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori pubblici, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:
  • sicurezza
  • difesa
  • soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.
Per presentare la domanda solito percorso: Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Si ricorda inoltre che è possibile usufruire del bonus anche attivandosi con l'utilizzazione del "Libretto di Famiglia" anche questo accessibile con il proprio PIN/SPID.
In questo caso sia il committente sia il prestatore si dovranno iscrivere dando la disponibilità alla prestazione, il primo come richiedente e il secondo come accettante la prestazione offerta.

Ricordo che tutte le domande possono essere presentate oltre che utilizzando i servizi web anche attraverso i patronati.

Per il resto attendiamo, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, dei decreti governativi e delle ordinanze regionali.